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STATUTO A.S.D.

Qui sotto potete leggere lo Statuto Associativo in vigore nell'Associazione Sportiva Dilettantistica Calico Jack Airsoft Team, redatto e depositato come scrittura privata e valido a tutti gli effetti di Legge.


Indice:

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita un'associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione “Calico Jack AirSoft Team” - Associazione Sportiva Dilettantistica.
L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti di promozione sportiva, agli Organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali sia locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all’estero.

Art. 2 – Sede legale

L’Associazione ha sede legale in Muggiò (MB), Via San Rocco, 50. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Art. 3 – Oggetto e Scopo

L’Associazione è un centro permanente apolitico di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidali per l’esclusivo soddisfacimento d’interessi collettivi. L’Associazione si propone di:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
  2. sviluppare e diffondere l’attività sportiva connessa a puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica del Soft-Air intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche;
  3. per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  4. organizzare squadre sportive e gruppi per la partecipazione a tornei, campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  5. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi ed ogni altra forma di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.
  6. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi comprese annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
  7. allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
  8. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
  9. esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  10. promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  11. svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Art. 4 – Associati Diritti e Doveri

  1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, soci individuali, e le persone giuridiche, soci collettivi, che ne condividano i principi e le finalità. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo, le associazioni, anche scolastiche, i comitati, le società, le cooperative, gli enti e ogni altro tipo d’organizzazione che ha finalità non contrastanti con quelle previste dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti. Il numero dei soci è illimitato. Eventuali distinzioni di denominazione dei soci, eventualmente previste da Regolamenti sociali, possono essere poste per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comportano alcuna differenziazione nel rapporto associativo.
  2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta all’Associazione redigendo una domanda scritta su apposito modulo. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  3. La validità della qualifica di Socio, è conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, ed è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con il principio del “silenzio-assenso”. La delibera di non accoglimento deve sempre essere, invece, motivata in forma scritta e comunicata all’interessato.
  4. In caso di domanda di ammissione a socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentali. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  5. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  6. La qualifica di Socio da diritto a partecipare alle attività promosse dall’Associazione, a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento interno.
  7. I Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e al pagamento della quota associativa.
  8. La quota associativa, determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
  9. La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
    Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio per i seguenti casi:
    1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
    2. che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale;
    3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
    4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

    L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel Libro Soci.
  10. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante atto ricettivo, ad eccezione del caso previsto al punto 9/b) del presente articolo.

Art. 5 – Organi dell’Associazione

Gli organi sociali sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

  1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  3. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
  4. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, o sul Forum dell’associazione o per mezzo di posta elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
  5. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo o dal Presidente, almeno una volta l’anno entro quattro mesi (entro il 30 Aprile) dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario e per l'esame del Bilancio preventivo.
  6. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta, questo ultimo, ne ravvisa la necessità.
  7. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina degli organi direttivi dell'associazione, su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientra nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
  8. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
  9. Il Vice Presidente (o il Presidente) dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  10. Di ogni Assemblea Ordinaria e Straordinaria si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, o Vice Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
  11. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
  12. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, unica eccezione per i Soci del Consiglio Direttivo il cui voto vale doppio.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, è composto dai Soci Fondatori e da membri scelti fra i Soci eletti dall’Assemblea.
  2. I membri del Consiglio non soci fondatori restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge, o riconferma, ogni dieci anni, fra i Soci Fondatori, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
    Le sedute sono valide, quando vi interviene la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
  3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano la medesima carica sociale in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva, ovvero nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I..
  4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Presidente. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
  5. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venisse a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimane in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.
  6. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti.
  7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, o nel Forum dell’Associazione o comunicazione ai consiglieri a mezzo posta elettronica non meno di 10 giorni prima dell’adunanza.
  8. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    1. deliberare le quote associative e sulle domande di ammissione dei Soci, sul recesso e l’esclusione dei Soci;
    2. approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
    3. convocare le Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno;
    4. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale;
    5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
    6. attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle deliberazioni assembleari;
    7. compiere tutte le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

Art. 8 – Il Presidente, Vice Presidente e Segretario

  1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci Fondatori, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.
    In caso di assenza o d’impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente per quello che concerne la normale amministrazione ordinaria.
    In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
  2. Il Vice Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci Fondatori, affianca o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, o impedimento temporaneo, nelle gestione amministrativa ordinaria dell’Associazione, ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato dal Presidente stesso. Al compito inoltre di supervisionare tutte le attività economico-finanziarie.
  3. Il Segretario o Tesoriere, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci Fondatori, ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario, sotto il costante aiuto e supervisione del Vice Presidente, è incaricato della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti, previo mandato del Presidente. Redige inoltre, il Rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione. Il Segretario può nominare un sotto-Segretario in comune accordo con il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Anno sociale, esercizio finanziario e Durata dell’Associazione

L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci Fondatori.

Art. 10 – Il Rendiconto

  1. Il Segretario redige il Rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’Associazione, e il Bilancio preventivo della stessa, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e infine l’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (entro il 30 Aprile). Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
  2. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 11 – Fondo comune e Patrimonio societario

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 13 – Scioglimento dell’Associazione

Qualora si verifichino eventi ritenuti incompatibili con l’esistenza dell’Associazione, il Presidente convoca l’Assemblea straordinaria dei Soci Fondatori, che avrà il compito di analizzare la situazione ed eventualmente sciogliere l’Associazione previa votazione unanime di tutti i Soci Fondatori. In caso di non accordo tra i Soci Fondatori il Presidente potrà decidere o meno lo scioglimento dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione il Presidente assume la carica di liquidatore e solo in caso di rinuncia dello stesso, sarà nominato un liquidatore dal Consiglio Direttivo, scelto fra i Soci e non Soci previo votazione.
Esperita la liquidazione di tutti gli eventuali beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica.

Art. 14 – Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Regolamento dell’Associazione, oppure ci si attiene alle norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Muggiò (MB), 25 Agosto 2009 (ultima variazione il 31/12/2013)

Firmato dal Presidente
Davide "White"

Firmato dal Vice Presidente
Marcello "Cap. Wave"

Firmato dal Segretario
Pietro "Gomez"

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